Legge 26 luglio 1975, n. 354 - Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.
Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto
Legge 26 luglio 1975, n. 354 - Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.
La cassa ha personalità giuridica, è amministrata con le norme della contabilità di Stato e può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
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La differenza tra mercede e remunerazione corrisposta ai condannati è versata alla cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto.
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Presso la direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena è istituita la cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto.
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Per il bilancio, l'amministrazione e il servizio della cassa si applicano le norme previste dall'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547.
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Il patrimonio della cassa è costituito, oltre che dai lasciti, donazioni o altre contribuzioni, dalle somme costituenti le differenze fra mercede e
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I fondi della cassa sono destinati a soccorrere e ad assistere le vittime che a causa del delitto si trovino in condizioni di comprovato bisogno.
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assoluzione oppure alla cassa di cui al precedente comma in caso di condanna.
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provvede: 1) con le assegnazioni della cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547; 2) con lo stanziamento annuale
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La cassa è amministrata da un consiglio composto: 1) dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, presidente; 2) da un
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delitto si provvede con le assegnazioni della cassa prevista dall'articolo precedente e con i fondi costituiti da lasciti, donazioni o altre contribuzioni